Le falle della legge sullo smart working per i lavoratori fragili

Condividi:

Articolo di Francesco Comellini, pubblicato originariamente su Start Magazine

Oggi entra in vigore la Legge 21 settembre 2022, n. 142 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, che tra le altre misure ha prorogato al 31.12.2022 , sebbene parzialmente, le misure di tutela per i lavoratori fragili.

SMART WORKING

L’articolo 23-bis introdotto dalla legge di conversione, proroga al 31/12/2022 il lavoro agile per i soggetti di fragili di cui all’articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il quale prorogava a sua volta le misure in materia di lavoro agile per i soggetti (fragili) di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , ivi compreso il secondo periodo che recita “Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici (…) “.

La proroga attuale pertanto prevede una copertura economica pari a 18.660.000 euro per l’anno 2022 necessaria a garantire la sostituzione del solo personale autorizzato a lavorare in smart working sulla base delle condizioni di fragilità accertate dalla struttura pubblica competente.

Attenzione perché l’attuale proroga oltre ad aver creato un buco temporale nelle tutele che va dal 1/7/2022 al 21/9/2022 e per il quale non viene prevista alcuna sanatoria degli eventuali periodi di assenza del lavoratore che al fine di non incorrere nel rischio di contagio dovesse aver fruito di ferie, permessi o malattia (quest’ultima con erosione del periodo di comporto contrattuale), appare limitata per quanto alla sostituzione del personale posto in smart working, al SOLO personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici, quindi con esclusione dei comparti non afferenti.

La proroga attuale al 31/12/2022, NON estende inoltre l’equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza per malattia del lavoratore fragile, previsto dall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, con l’effetto che il lavoratore dichiarato fragile posto in smart working non viene considerato in malattia ove svolga una funzione realizzabile da remoto trovando applicazione la disposizione del richiamato comma 2-bis che prevede che i lavoratori fragili “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Il problema ovviamente resta per quei lavoratori che pur fragili svolgono una prestazione lavorativa che non può essere realizzata da remoto i quali per poter materialmente essere esonerati dalla presenza in ufficio dovranno obbligatoriamente avviare un procedimento, a carico della direzione del personale, che comporti l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto e dunque la necessaria dotazione informatica da parte dell’Amministrazione.

FIGLI UNDER 14

Il comma 2 del medesimo articolo 23-bis introdotto dalla legge di conversione, proroga al 31.12.2022, il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla SOLA disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge ovvero l’articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato QUINDI NON SI APPLICA AL SETTORE PUBBLICO.

Infatti il comma 1 della norma prorogata prevede “(…) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali (…)”.

Sempre il medesimo comma la cui vigenza è stata prorogata, prevede che “il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori – maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Indice dei contenuti
Skip to content