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La riforma elettorale è il terreno fertile e vitale, il cuore pulsante che anima la nostra democrazia inclusiva ed egualitaria. Facciamo nostro il celebre motto di Luigi Einaudi: conoscere per deliberare. Significa che chi governa deve prima studiare i dati e la realtà, anche delle persone con disabilità, in condizioni di non autosufficienza e dei loro Caregiver Familiari, e solo dopo prendere decisioni giuste.
L’esame della proposta di legge A.C. 2822-B, giunta in terza lettura alla Camera dei deputati e sulla quale l’esecutivo ha posto la questione di fiducia, restituisce un quadro in cui la revisione delle procedure elettorali genera severe frizioni con i parametri di legittimità costituzionale. Tali criticità normative hanno già innescato la stesura di appositi ricorsi volti a sollevare il giudizio di fronte alla Consulta attraverso i tribunali civili, non appena, e se, il testo entrerà in vigore.
Di fronte a tali criticità, suscita perplessità il perdurante silenzio delle principali associazioni nazionali di rappresentanza. Un’inerzia istituzionale che, pur nel rispetto delle autonome scelte strategiche, solleva legittimi interrogativi sull’effettiva azione di tutela dei diritti politici delle persone con disabilità e dei loro Caregiver Familiari.
Il testo innalza il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste per i partiti non presenti in Parlamento, quadruplicando le soglie precedenti: si passa infatti da 1.500/2.000 firme fino a 6.000/7.000 elettori per ciascun collegio. Applicando tale parametro su base nazionale, le nuove formazioni politiche si trovano di fronte all’obbligo di raccogliere un numero complessivo di firme stimato tra le 400.000 e le 450.000. L’omessa integrazione di procedure digitali accessibili per una mole così imponente di sottoscrizioni entra in aperto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 23 gennaio 2025, che ha sancito l’illegittimità delle norme preclusive dell’utilizzo della firma digitale. Tale pronuncia ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell’articolo 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) nella parte in cui non prevedono la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati alle elezioni con firma elettronica qualificata o digitale per gli elettori impossibilitati a fornire una firma autografa a causa di un grave impedimento fisico.
Il mantenimento di un impianto esclusivamente cartaceo per le sottoscrizioni comprime pertanto l’esercizio del suffragio per le persone con limitazioni motorie o sensoriali, precludendo materialmente la medesima facoltà al Caregiver Familiare, vincolato a inderogabili doveri di assistenza.
Tale perimetro normativo, in assenza di correttivi, è destinato a produrre un effetto escludente su una platea di oltre sette milioni e mezzo di elettori con disabilità, di cui oltre 3,2 milioni in condizioni di gravità, e sui rispettivi Caregiver Familiari, determinando una sproporzionata contrazione del diritto di cittadinanza attiva.
Tale barriera procedurale si presta a censure di incostituzionalità anche per violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, configurando un ostacolo irragionevole alla partecipazione politica.
Sotto il profilo dell’espressione materiale del voto, le schede elettorali previste dal testo in esame presentano un’elevata densità grafica e omettono la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. In difetto di ausili tattili o di strumenti di voto accessibile, le persone non vedenti o in condizioni di grave disabilità visiva risultano materialmente costrette a delegare l’espressione della propria preferenza a soggetti terzi. Tale carenza procedurale annulla l’autonomia dell’elettore e vìola in radice i principi di personalità e segretezza del voto garantiti dall’articolo 48, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, ponendosi altresì in contrasto con gli obblighi di accessibilità imposti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18.
Le disposizioni procedurali si innestano su un’architettura istituzionale che presenta profondi profili di attrito con la Carta Costituzionale. Il meccanismo elettorale fissa una soglia di sbarramento al 42 per cento dei consensi per far scattare un premio di maggioranza consistente in 70 deputati e 35 senatori. L’attribuzione di questo blocco fisso di seggi produce un effetto fortemente distorsivo sulla rappresentanza, trasformando di fatto una coalizione votata dal 42 per cento degli elettori in una maggioranza assoluta con il 55 per cento degli scranni parlamentari. Inoltre, l’assegnazione di tale premio su scala nazionale anche per il Senato della Repubblica costituisce una rottura rispetto al dettato dell’articolo 57 della Costituzione, che ne prescrive l’elezione rigorosamente a base regionale. Ad aggravare il quadro concorrono la conferma di ampi listini bloccati e la possibilità di effettuare fino a cinque candidature multiple, elementi che vanificano l’effettività della scelta elettorale. Il mancato obbligo di alternanza di genere ai vertici delle liste produce un ulteriore deficit di rappresentatività. A completare l’impianto vi è l’obbligo di indicazione preventiva del candidato Presidente del Consiglio, fattispecie che introduce elementi di criticità in merito alle esclusive prerogative costituzionali attribuite al Capo dello Stato nella formazione del governo.
Un ulteriore nucleo normativo di forte impatto sui diritti civili risiede nell’articolo 8, che disciplina il voto nel comune di temporaneo domicilio. L’ammissione al voto fuori sede per motivi sanitari, estesa al Caregiver Familiare ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è subordinata a un periodo di cure o assistenza di almeno tre mesi. La quantificazione del termine trimestrale introduce un profilo di palese irragionevolezza contraria all’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. I percorsi clinici legati a interventi di alta specializzazione possono determinare degenze inferiori a novanta giorni ma coincidenti con la data del voto. L’imposizione di tale vincolo costringe il paziente e il Caregiver Familiare alla scelta tra la tutela della salute e la partecipazione democratica, configurando una discriminazione indiretta vietata dall’articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Il quadro si salda con l’articolo 9, che impone alle amministrazioni di attuare la legge senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L’apposizione di una clausola di invarianza finanziaria a procedure che implicano la garanzia di diritti primari si scontra con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Come statuito dalla sentenza n. 152 dell’11 giugno 2020, la tutela dei diritti incomprimibili non può essere subordinata a vincoli di bilancio. L’accessibilità dei seggi, lo sviluppo di sistemi telematici e gli accomodamenti ragionevoli per le schede richiedono risorse inderogabili.
Il mantenimento di termini temporali inflessibili per l’accesso al voto in contesti clinici e l’assenza di procedure digitali per la sottoscrizione delle liste, precludono l’esigibilità del diritto al suffragio. L’effettività dell’elettorato attivo e passivo si realizza, o dovrebbe realizzarsi in una democrazia evoluta, esclusivamente tramite la rimozione preventiva degli ostacoli materiali, condizione necessaria affinché il procedimento di formazione della rappresentanza non converta la condizione di disabilità e il dovere di cura in cause di esclusione democratica. La garanzia della piena partecipazione civile e politica impone quindi un adeguamento strutturale del dettato normativo proposto sul quale non era, e non è, logico imporre un voto di fiducia, poiché la tenuta democratica del sistema dipende integralmente dalla reale accessibilità dei meccanismi di delega sovrana.
Francesco Alberto Comellini
Vicepresidente Osservatorio Permanente sulla Disabilità OSPERDI ETS