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L’estensione delle misure a tutela delle persone con disabilità, pur latente nell’attuale formulato del disegno di legge n. 1484, potrà manifestarsi appieno soltanto grazie a puntuali precisazioni introdotte, in sede emendativa, nel corso dei lavori parlamentari. In quest’ottica, i princìpi ispiratori del provvedimento vanno letti alla luce delle proposte correttive che ne specificano l’applicazione alle categorie più fragili, colmando così l’assenza di riferimenti espliciti presenti nella versione depositata.
Il testo, di iniziativa governativa e incardinato il 4 giugno 2025 presso la 9ª Commissione Industria del Senato, si articola in cinque capi: incentivi fiscali alle reti d’impresa; sostegni settoriali; riconoscimento delle centrali consortili; riforma dei confidi; misure su salute, sicurezza e start-up innovative. La Nota di lettura n. 253 del Servizio Bilancio ne evidenzia l’equilibrio dei costi, ponendo tetti di spesa e clausole di neutralità finanziaria.
In mancanza di norme espressamente dedicate ai lavoratori con disabilità, la coerenza con la Convenzione ONU del 2006 e con la Strategia europea 2021-2030 dipenderà dall’innesto di clausole inclusive. Il divario occupazionale – 24 punti percentuali nell’UE e sostanzialmente confermato dai dati INPS 2024 e dal monitoraggio della legge 68/1999 – impone infatti interventi mirati. A tale fine l’articolo 4, che introduce il part-time incentivato per il ricambio generazionale, potrà divenire uno strumento di accomodamento ragionevole se esteso a chi riduce l’orario per ragioni di salute, grazie all’esonero contributivo e alla copertura figurativa pensionistica. L’articolo 8 consente di erogare formazione durante la CIG: la previsione, integrata da standard di accessibilità (sottotitolazione, LIS, interfacce adattive), soddisfa il diritto all’apprendimento permanente sancito dal Pilastro europeo dei diritti sociali. L’articolo 9, disciplinando il lavoro agile, legittima accordi aziendali che contemplino postazioni domestiche ergonomiche, dotazioni assistive e voucher connettività, essenziali per chi presenti limitazioni motorie o patologie croniche.
Il riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici (art. 3) potrà veicolare piani di adattamento dei posti di lavoro e percorsi di inserimento mirato, in linea con la legge-delega 227/2021 e con i finanziamenti PNRR sulla vita indipendente. Analoga valenza inclusiva ha la delega sui confidi (art. 5), che, se integrata da linee di microcredito agevolato e servizi di advisory rivolti alle cooperative sociali e alle start-up inclusive, promuoverà l’auto-imprenditorialità delle persone con disabilità.
La combinazione tra formazione in CIG e modelli semplificati di gestione della sicurezza (art. 8) consente d’innestare moduli specifici per la prevenzione dei rischi residui connessi alle diverse tipologie di disabilità, replicando le sperimentazioni INAIL su corsi blended per lavoratori ipoudenti o ipo-visivi. Il decreto interministeriale attuativo, da emanarsi previo parere parlamentare, offre l’occasione di inserire i Disability Manager tra i soggetti consultivi, garantendo la piena accessibilità dei nuovi standard.
Seppure concepita per rafforzare la competitività delle PMI, la legge annuale offre leve capaci di incidere sulla qualità dell’occupazione delle persone con disabilità. L’inserimento di emendamenti mirati – quote dedicate al part-time incentivato, criteri di accessibilità nella formazione e garanzie di microcredito inclusivo – potrà trasformare il potenziale di inclusione in misure effettive, contribuendo a ridurre il divario occupazionale e a realizzare l’uguaglianza sostanziale promessa dall’articolo 3 della Costituzione.
Francesco Alberto Comellini – CTS Osperdi