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L’articolo “Attacco di Erdogan alle donne: le eredità non saranno più divise equamente né davanti a un notaio” di Roberta Zunini (Il Fatto Quotidiano, 20 giugno 2025) descrive la decisione governativa di consentire la ripartizione consensuale degli immobili ereditari senza controllo notarile, con l’obiettivo dichiarato di snellire le successioni. Di per sé la notizia potrebbe passare inosservata se non sotto il profilo dei diritti delle donne che potrebbero rischiare una ulteriore compressione ma, a nostro avviso, occorre guardare oltre e cogliamo l’occasione per una lettura di impatto della norma interna anche sotto il profilo dei diritti delle persone con disabilità. Infatti, tale innovazione delle regole successore entra in tensione con gli obblighi assunti dalla Repubblica di Turchia in virtù della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), ratificata mediante Legge n. 5825 del 3 dicembre 2008 e completata con il deposito degli strumenti presso le Nazioni Unite il 28 settembre 2009. Gli articoli 5, 6 e 12 della CRPD, che impongono eguaglianza patrimoniale, protezione rafforzata per le donne con disabilità e garanzie di capacità giuridica, mal si conciliano con un modello successorio fondato su accordi privati potenzialmente asimmetrici, privo di verifica formale dell’effettiva volontà delle parti interessate. Sul piano politico-diplomatico, la riforma si proietta in un contesto in cui gli organi dell’Unione europea continuano a registrare «seri motivi di preoccupazione per il deterioramento dei diritti fondamentali» in Turchia, con particolare riferimento alla mancata conformità alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla discriminazione di genere. In parallelo, la nuova Policy on Women, Peace and Security adottata dalla NATO nel 2024 richiama esplicitamente il dovere degli Alleati (e la Turchia lo è) di promuovere l’uguaglianza di genere e la protezione dei gruppi vulnerabili come imperativo valoriale dell’alleanza. Una disciplina successoria percepita come regressiva rispetto a tali standard rischia dunque di riflettersi sull’immagine internazionale del Paese, pur senza incidere su obblighi militari o di sicurezza, ma sollevando interrogativi sulla coerenza tra impegni multilaterali e legislazione interna. L’assenza di un notaio e la possibile esclusione di quote legittime espongono la riforma turca a ricorsi per violazione dei diritti patrimoniali delle persone con disabilità, sia davanti ai tribunali domestici – dove la CRPD gode di rango superiore alla legge ordinaria ai sensi dell’articolo 90 della Costituzione della Turchia – sia a livello internazionale tramite il Comitato CRPD, competente a ricevere comunicazioni individuali dal 2015. Nei casi che, le questioni successorie, coinvolgano eredi stranieri, soprattutto cittadini di Stati membri dell’Unione europea, si prospettano conflitti di legge: gli immobili siti in Turchia restano soggetti alla normativa turca, ma gli atti successori discriminatori potrebbero non essere riconosciuti dagli ordinamenti dell’Unione per contrarietà all’ordine pubblico fondato su CEDU e Carta dei diritti fondamentali, con ulteriore incentivo al contenzioso dinanzi alla Corte di Strasburgo. Per contro, questa riforma, estende i suoi molteplici riflessi anche sul negoziato di adesione dalla Turchia alla UE e che, avviato nel 2005, è da anni in stato di stallo. L’adesione richiede al Paese candidato, progressi misurabili nei capitoli 23 (Giustizia e diritti fondamentali) e 24 (Giustizia, libertà e sicurezza). Una riforma che, secondo la stampa, potrebbe diminuire le garanzie per le persone con disabilità e per le donne rischia di aggravare le valutazioni negative già formulate dalla Commissione europea nel Rapporto 2024, nel quale si invita Ankara ad «allineare la legislazione alle convenzioni internazionali in materia di non-discriminazione e parità di genere». In tale scenario, la piena compatibilità con la CRPD rappresenta non solo un obbligo giuridico internazionale, ma anche un indicatore essenziale di avvicinamento agli standard dell’Unione e di credibilità su cui poggia, tra l’altro, il dialogo politico-strategico nell’ambito della Nato. Nel rispetto della sovranità della Repubblica di Turchia, la coerenza fra la nuova disciplina successoria e gli impegni multilaterali assunti dallo Stato — in particolare la CRPD — assume quindi rilevanza considerevole per la tutela effettiva dei diritti delle persone con disabilità, per la reputazione internazionale di Ankara e, in prospettiva, per la riattivazione di un percorso di adesione all’Unione europea fondato su valori condivisi di uguaglianza e non-discriminazione.
Francesco Alberto Comellini
Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità – OSPERDI ETS