Verso un’armonizzazione sostenibile delle regole previdenziali: riflessioni tecniche sull’articolo 16 del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025.

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Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, in esame in prima lettura alla Camera dei deputati, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, si inserisce in un quadro normativo finalizzato a razionalizzare l’azione amministrativa e a semplificare l’organizzazione del lavoro pubblico, intervenendo su aspetti nodali del rapporto di impiego. Tra le molteplici misure introdotte, l’articolo 16 assume un rilievo specifico in quanto propone una revisione organica del regime di accertamento dell’invalidità e dell’inabilità al lavoro per i neoassunti nel pubblico impiego, ponendo le basi per una convergenza normativa con il settore privato. La disposizione prevede, in particolare, che i dipendenti pubblici assunti dopo l’entrata in vigore del decreto siano assoggettati, in caso di sopravvenuta inabilità o invalidità, alla disciplina generale di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, che regola le prestazioni previdenziali per inabilità e assegno ordinario di invalidità nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle gestioni speciali dell’INPS.

L’intento della norma è evidente: eliminare la frammentazione ancora oggi esistente tra le diverse gestioni previdenziali applicabili ai dipendenti pubblici in base alla data di assunzione e al regime di iscrizione, superando il criterio tradizionale dell’inidoneità al servizio, fondato su valutazioni di idoneità specifica alla mansione, per sostituirlo con un modello lavoristico generalizzato che assume come parametro l’incidenza dell’infermità sulla capacità lavorativa generica. Tale orientamento appare coerente con l’evoluzione del sistema previdenziale e con la volontà di rafforzare la parità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, a parità di condizioni contributive. Tuttavia, l’adozione immediata di tale disciplina richiede un attento vaglio di compatibilità sistemica con l’assetto normativo vigente, in particolare alla luce del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il quale ha avviato, con l’articolo 33, una sperimentazione biennale (2025-2026)  finalizzata all’introduzione di un modello innovativo di valutazione della disabilità, fondato su criteri multidimensionali in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite.

In tale contesto, merita particolare attenzione anche l’articolo 33-bis del medesimo decreto legislativo, il quale ha disposto che, dall’anno 2025, l’INPS sia tenuto a effettuare un’unica visita medica integrata nei casi di contestuale presentazione di domande riferite a più tipologie di accertamento sanitario, tra cui espressamente rientrano le prestazioni di invalidità e inabilità disciplinate dalla legge n. 222/1984. Il coordinamento procedurale delineato dall’articolo 33-bis assume dunque un valore sistemico, seppur transitorio, e conferma la volontà del legislatore di muovere verso un accertamento unificato sotto il profilo organizzativo, pur mantenendo, al momento, una diversità nei criteri valutativi sostanziali. È proprio in questa fase delicata di transizione che l’anticipazione dell’efficacia dell’articolo 16 rischia di introdurre elementi di discontinuità non allineati con il percorso riformatore in corso.

L’adozione generalizzata della legge n. 222/1984 quale regime di riferimento per i nuovi assunti pubblici comporta un mutamento non solo procedurale ma sostanziale, che dovrebbe avvenire in modo coordinato con la conclusione della sperimentazione prevista dal citato articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024, fissata al 31 dicembre 2026. L’ingresso in vigore anticipato dell’articolo 16 rispetto a tale termine determinerebbe un disallineamento tra il regime previdenziale e quello assistenziale in fase di riforma, pregiudicando la possibilità di una valutazione integrata e coerente degli esiti sperimentali ai fini di un’eventuale armonizzazione normativa complessiva. A ciò si aggiunge il rischio operativo di sovrapposizioni e conflitti interpretativi con le misure transitorie previste per il 2025, in particolare quelle relative alla composizione delle commissioni mediche e alla gestione unitaria delle visite.

Alla luce di tali considerazioni, si propone una modifica di carattere ordinamentale, priva di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, volta a differire l’applicazione dell’articolo 16 ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2027. Tale intervento garantirebbe la piena coerenza del sistema, valorizzando gli strumenti di semplificazione già previsti in via transitoria e lasciando al legislatore il tempo necessario per valutare, a valle della sperimentazione, l’opportunità di estendere il modello dell’invalidità previdenziale anche nell’ambito di una riforma più ampia e strutturata dell’accertamento della disabilità. In questo modo, il principio di armonizzazione tra regole previdenziali e sistema di tutela della disabilità potrà realizzarsi non come mero allineamento formale, ma come esito coerente di una transizione normativa consapevole e sistematicamente orientata.

Francesco Alberto Comellini Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità – OSPERDI

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