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Alcuni giorni fa, durante un confronto informale ma denso di implicazioni sistemiche, mi è stato posto un quesito da due stimati accademici, una domanda che, nella sua linearità apparente, scoperchia il vaso di Pandora delle contraddizioni che ancora oggi, in una fase di profonda e delicata transizione normativa, affliggono il sistema formativo e lavorativo italiano. Questa la domanda: è giuridicamente e praticamente possibile mutuare la figura del docente di sostegno, pilastro della scuola dell’obbligo, anche all’interno delle aule universitarie e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per dare risposte ai bisogni degli studenti con disabilità? Le riflessioni che seguono, lungi dal voler offrire una soluzione dogmatica o la pretesa di esaustività tecnica, intendono piuttosto rappresentare uno stimolo al dibattito, una proposta operativa aperta al confronto per tentare di superare l’attuale impasse organizzativa. Rispondere a tale interrogativo impone di andare ben oltre la mera esegesi procedurale o il rifiuto aprioristico basato sulla consuetudine, costringendoci ad un’analisi schietta dello stato dell’arte del diritto allo studio e al lavoro nel nostro Paese. È necessario esaminare come la recente rivoluzione introdotta dal Decreto Legislativo n. 62 del 2024, in materia di definizione della condizione di disabilità e Progetto di Vita, la cui piena entrata a regime è stata posticipata al 1° gennaio 2027 dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, unitamente al Decreto Legislativo n. 222 del 2023 sulla riqualificazione dei servizi pubblici alla P. A. , impatti concretamente su un sistema dell’alta formazione ancora troppo spesso ancorato a vecchi paradigmi compartimentati e assistenziali. Il punto di partenza imprescindibile dell’analisi non può che essere la constatazione della cesura ontologica e operativa che trasforma il passaggio dalla scuola secondaria all’accademia in un vero e proprio trauma istituzionale per lo studente con disabilità. Se infatti il percorso scolastico italiano è universalmente riconosciuto come un modello di eccellenza inclusiva, fondato sulla Legge quadro 104/1992 che garantisce la presenza in classe di un docente specializzato contitolare della cattedra, l’ingresso nel mondo dell’alta formazione segna l’approdo in un territorio regolato da logiche radicalmente opposte. Nella scuola dell’obbligo vige il principio della mediazione didattica, dove il docente di sostegno adatta i contenuti e le metodologie alle specifiche necessità dell’alunno in una logica di piena integrazione sociale e formativa. Al contrario, varcata la soglia dell’Università o del Conservatorio, lo scenario muta drasticamente sotto l’egida della Legge 17/1999 e delle specifiche normative di settore. In questo nuovo contesto, il diritto allo studio cessa di essere inteso come diritto alla mediazione costante dei contenuti e diviene diritto all’accessibilità degli strumenti, dei luoghi e delle informazioni. L’istituzione di alta formazione, forte dell’autonomia garantita dall’articolo 33 della Costituzione, ha il mandato sociale e giuridico di formare professionisti, artisti e ricercatori certificandone le competenze attraverso un titolo avente valore legale; tale valore si fonda sulla presunzione assoluta che tutti i laureati o diplomati abbiano acquisito il medesimo bagaglio di conoscenze e abilità tecniche. Introdurre un docente di sostegno che semplifichi i contenuti o filtri la complessità della materia rischierebbe di inficiare la validità del titolo stesso, creando una disparità sostanziale nella valutazione finale delle competenze. Questa specificità assume tratti ancora più marcati e complessi nel sistema AFAM, come ben evidenziato dalle Linee Guida elaborate dal Coordinamento Nazionale dei Delegati per le Disabilità e i DSA dei Conservatori di Musica (CNADD). In un Conservatorio o in un’Accademia di Belle Arti, dove la performance artistica, la pratica strumentale e la creazione laboratoriale costituiscono il cuore dell’esperienza formativa, la figura di un mediatore generico è non solo inapplicabile ma concettualmente errata. Non esiste il Piano Educativo Individualizzato (PEI) inteso come riduzione degli obiettivi, né è pensabile un sostegno che si sostituisca allo studente nell’esecuzione di una partitura o nella realizzazione di un’opera pittorica. Tuttavia, l’assenza del sostegno scolastico non può tradursi in abbandono. Il sistema attuale tenta di colmare questo vuoto attraverso il tutorato specializzato, introdotto dalla Legge 17/1999 e ribadito nelle recenti leggi di bilancio che hanno esteso alle istituzioni AFAM fondi specifici per figure di tutor accademici esperti in didattica inclusiva. Eppure, è proprio nell’analisi della declinazione pratica di questo tutorato che emergono le criticità del sistema italiano. Nonostante gli sforzi normativi, il supporto è oggi quasi interamente delegato a tutor alla pari, ovvero studenti senior iscritti ai corsi di laurea magistrale o ai bienni accademici, o a collaboratori precari selezionati tramite bandi a tempo determinato. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di figure volenterose ma prive di quella cassetta degli attrezzi pedagogica, clinica e tecnologica necessaria per gestire disabilità complesse, neurodivergenze o disturbi psichici che richiedono una presa in carico professionale e non amatoriale. Inoltre, la natura intrinsecamente precaria di questi contratti, spesso legati a pacchetti di 150 o 200 ore, genera una discontinuità assistenziale devastante: lo studente con disabilità vede avvicendarsi al suo fianco figure diverse ogni semestre o ogni anno accademico, dovendo ricostruire ogni volta da zero la relazione educativa e di fiducia, spiegare nuovamente le proprie esigenze e ricalibrare il metodo di lavoro, con un dispendio di energie cognitive ed emotive che sottrae risorse allo studio e alla performance artistica. Questo quadro di fragilità strutturale si scontra oggi con l’imminente e profonda trasformazione imposta dal Decreto Legislativo n. 62 del 2024, attuativo della Legge Delega sulla disabilità. Sebbene la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 abbia prorogato la fase di sperimentazione fissando, salvo ulteriori rinvii, l’entrata a regime del nuovo sistema al 1° gennaio 2027, i principi introdotti sono già cogenti e tracciano una rotta irreversibile. La norma introduce il “Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato” come strumento cardine per garantire l’inclusione della persona con disabilità in ogni fase dell’esistenza, superando la logica della frammentazione dei servizi. Il Progetto di Vita non è un documento burocratico che scade con la maturità scolastica, ma un dispositivo dinamico che accompagna la persona nell’età adulta, supportato da un “Budget di Progetto” che unisce risorse sanitarie, sociali e previdenziali. In questo scenario, l’università e l’AFAM non possono più considerarsi monadi isolate, ma diventano attori protagonisti del Progetto di Vita. Se il progetto individuale di uno studente prevede supporti ad alta intensità per l’autonomia o la comunicazione, l’ateneo deve essere in grado di dialogare con gli enti territoriali e le unità di valutazione multidimensionale per integrare tali supporti nel percorso accademico. L’attuale sistema basato su tutor studenti precari appare del tutto inadeguato a reggere la complessità di questa interlocuzione istituzionale e tecnica. Attendere il 2027 senza preparare le strutture accademiche significherebbe arrivare all’appuntamento con la riforma totalmente disarmati, rischiando di trasformare il Progetto di Vita, per la sua componente che coinvolge le università e le AFAM, in una scatola vuota o, peggio, in un terreno di contenzioso legale per mancato accomodamento ragionevole. Ma l’analisi non sarebbe completa e onesta se ignorassimo l’altra faccia della medaglia, ovvero l’Università e l’Istituzione AFAM intese non solo come luoghi di studio, ma come complessi luoghi di lavoro. L’ateneo è una Grande Pubblica Amministrazione che impiega migliaia di persone tra docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Qui si innesta la novità del Decreto Legislativo n. 222 del 2023, che all’articolo 6 impone, e rafforza rispetto alla previgente normativa, la nomina di un Responsabile del processo di inserimento lavorativo per garantire l’accomodamento ragionevole anche ai dipendenti con disabilità. Oggi, le Istruzioni del sistema della formazione superiore, rischiano di gestire questi due mondi, quello degli studenti e quello dei lavoratori, a compartimenti stagni: da una parte il Delegato del Rettore o del Direttore che si occupa degli studenti, spesso avvalendosi di tutor precari; dall’altra l’Ufficio Personale che si occupa dei dipendenti, spesso limitandosi a una gestione burocratica delle quote d’obbligo ex Legge 68/99. Manca una visione d’insieme olistica e circolare. Si verifica così il paradosso per cui se uno studente eccellente, con disabilità, intraprende la carriera accademica, diventando dottorando e poi ricercatore, nel momento in cui passa dallo status di “utente” a quello di “lavoratore” perde improvvisamente i supporti del tutorato studentesco, trovandosi spesso in un deserto di tutele e accessibilità, poiché l’ateneo non ha previsto supporti per il proprio personale. Questa frattura interrompe la continuità del Progetto di Vita proprio nel momento cruciale dell’inserimento lavorativo e della realizzazione professionale. Ecco dunque che la risposta alla domanda iniziale posta dagli accademici sull’opportunità di estendere il sostegno scolastico all’università o alle AFAM, deve evolvere in una proposta strutturale ben più ambiziosa e moderna: non serve un “maestro” in aula che semplifichi il programma, serve un Contingente di Personale Tecnico Specializzato Strutturato che operi trasversalmente per l’intera comunità accademica. Questa proposta tecnica, da formulare de jure condendo, mira a superare definitivamente la precarietà del tutorato studentesco attraverso l’assunzione stabile, nei ruoli tecnici ed EP (Elevata Professionalità), di figure quali Pedagogisti, Psicologi dell’apprendimento e del lavoro, Disability Manager, Esperti in didattica musicale inclusiva (per l’AFAM), Tecnologi dell’assistenza e Interpreti LIS. La vera innovazione di questa proposta risiede nel criterio di dimensionamento e di funzione. Non si tratta solo di legare il numero di queste assunzioni al numero di studenti con disabilità iscritti, ma di parametrarlo anche alla percentuale di personale docente e tecnico con disabilità presente in ateneo o che l’ateneo dovrebbe assumere per rispettare la quota d’obbligo. Questo personale specializzato deve avere un duplice mandato, trasformando il costo dell’inclusione in un investimento formativo permanente. Da un lato, questo contingente strutturato deve garantire il supporto al Progetto di Vita dello Studente, assicurando un affiancamento professionale stabile che non cambi ogni tre mesi, capace di dialogare alla pari con i servizi sanitari territoriali, di gestire la complessità del Budget di Progetto e di supportare l’utilizzo delle tecnologie assistive più avanzate. Dall’altro lato, e qui risiede il cambio di paradigma, deve occuparsi della formazione e consulenza al Corpo Docente e al Personale Tecnico Amministrativo. Questo punto è cruciale ed è ispirato al modello virtuoso già abbozzato nel Decreto Ministeriale n. 752 del 2021, il quale, prevedendo fondi straordinari anche per la formazione del personale, ha implicitamente ammesso che l’inclusione non si realizza solo “assistendo” la persona con disabilità, ma “formando” il contesto che la accoglie. Il nuovo personale strutturato non deve limitarsi a stare accanto allo studente come un angelo custode; deve agire come formatore interno e consulente metodologico. Deve entrare nei Dipartimenti e nei Consigli Accademici per insegnare ai Professori Ordinari e ai Maestri di strumento come rendere accessibile una lezione frontale, come progettare una prova d’esame equipollente che non svaluti il contenuto, come adattare la didattica di uno strumento musicale a una disabilità motoria o sensoriale, e come relazionarsi correttamente con una neurodivergenza. Deve supportare i dirigenti amministrativi nella gestione dei colleghi con disabilità, analizzando le postazioni di lavoro e proponendo accomodamenti ragionevoli, abbattendo lo stigma e la resistenza al cambiamento organizzativo. In questa ottica prospettica, lo specialista assunto non è un costo assistenziale imputabile al singolo studente, ma diventa una risorsa permanente per la qualificazione e la crescita di tutta l’istituzione accademica. Diventa il braccio operativo che permette all’Università e all’AFAM di attuare concretamente gli obiettivi di accessibilità nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) richiesti dall’articolo 3 del D.Lgs. 222/2023, evitando al contempo contenziosi per discriminazione o mancata attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni che si andranno a definire entro il 2027. Per realizzare tutto ciò, la soluzione più conveniente, realistica e tecnicamente solida è intervenire sul meccanismo di finanziamento statale, agendo direttamente sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Si propone di vincolare una quota percentuale del FFO, esclusivamente all’assunzione a tempo indeterminato di questo personale specializzato. Tuttavia, affinché la misura sia realmente efficace e non resti lettera morta di fronte ai rigidi limiti di bilancio che soffocano gli atenei, è indispensabile prevedere per legge che tali assunzioni avvengano in deroga ai vigenti vincoli dei “Punti Organico” ex art. 5 D.Lgs 49/2012. Senza questa specifica deroga normativa, nessun Rettore o Direttore si troverebbe nelle condizioni di poter scegliere di assumere un pedagogista o un esperto di tecnologie assistive al posto di un professore di ruolo o di un ricercatore che porta fondi e pubblicazioni; la norma deve rendere queste assunzioni “neutre” ai fini del bilancio assunzionale, incentivando le istituzioni a dotarsi di strutture stabili senza penalizzare la didattica e la ricerca. Tale modello di strutturazione professionale, tuttavia, non può e non deve limitarsi al perimetro delle università statali, ma deve investire con pari forza vincolante anche le Istituzioni non statali e quelle del comparto AFAM privato autorizzato, in conformità alla Legge 243/1991 che ne regola il riconoscimento giuridico. Se per gli atenei pubblici la leva attuativa è il vincolo di bilancio sul FFO, per le istituzioni private il grimaldello normativo risiede nel potere di Accreditamento Iniziale e Periodico in capo al Ministero dell’Università e della Ricerca. È qui che emerge una criticità sistemica esiziale: l’attuale architettura valutativa gestita dall’ANVUR, attraverso i modelli AVA 3 (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento), pur rigorosa nel misurare la sostenibilità della docenza o la qualità della ricerca, appare strutturalmente inadeguata a valutare la “sostanza” dell’inclusione. Le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e i Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV), chiamati a giudicare l’idoneità degli atenei e dei conservatori, difettano oggi delle competenze tecniche specifiche necessarie per auditare i processi di presa in carico della disabilità complessa e del Progetto di Vita, limitandosi spesso a verifiche documentali formali sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Affinché il sistema regga, è imperativo che il Ministero riassuma la centralità politica della governance dell’accreditamento, dettando parametri cogenti che vincolino il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione ministeriale alla presenza obbligatoria in organico di quel contingente tecnico specializzato sopra descritto. L’ANVUR, di conseguenza, dovrà adeguare i propri protocolli valutativi, integrando nelle CEV figure esperte in Disability Management capaci di certificare che l’inclusione non sia solo una dichiarazione di intenti nel quadro strategico, ma una realtà operativa garantita da professionisti strutturati, come prerequisito essenziale per l’accreditamento ai sensi dei D.M. 1154/2021 e successive modificazioni. Inoltre, la proposta prevede che questo contingente sia posto funzionalmente a supporto sia del Delegato alla Disabilità per gli studenti, sia del Responsabile dell’inserimento lavorativo per il personale, figure che il D.Lgs. 222/2023 e la L. 104/1992 (come modificata dalla L. 74/2023) prevedono, creando quell’anello di congiunzione operativo che oggi manca. Immaginiamo un ateneo del futuro, pronto per la sfida del 2027, dove l’Ufficio Inclusione non è più uno sportello burocratico gestito da studenti part-time che cambiano continuamente, ma un Hub di competenze professionali stabili. Un centro che progetta i piani di studio personalizzati insieme ai docenti, che forma il personale di segreteria all’accoglienza accessibile, che valuta le postazioni di lavoro per i dipendenti con disabilità proponendo soluzioni ergonomiche e tecnologiche, e che garantisce la continuità del supporto nel delicato passaggio dagli studi al lavoro (placement). Il confronto con i partner europei ci conforta in questa direzione e non può essere ignorato, non per esterofilia, ma per necessità metodologica: nel Regno Unito, in Irlanda e nei paesi scandinavi, i Disability Services universitari sono uffici strutturati con staff permanente che offre consulenza, training e tecnologie, non limitandosi ad assegnare un pari come tutor, ma inviando un esperto a formare il docente e a fornire allo studente gli strumenti per l’autonomia. Legare la presenza di personale specializzato e strutturato sia al numero degli studenti che a quello dei lavoratori con disabilità, e assegnargli un ruolo proattivo di formatore interno sul modello delle azioni pilota del DM 752/2021, sembra oggi rappresentare l’unica via percorribile per trasformare l’università e l’alta formazione artistica italiana. Significa passare da un modello “riparativo” ed emergenziale, che fornisce un aiuto precario solo quando sorge un problema, a un modello “strutturale” e sistemico, che modifica l’organizzazione a priori affinché sia accessibile a tutti. Solo così il Progetto di Vita cessa di essere una cartella clinica o un adempimento burocratico differito al 2027 e diventa, sin da oggi, una traiettoria di cittadinanza piena. In questo nuovo ecosistema, lo studente con disabilità di oggi può diventare il professionista, il docente o il dipendente di domani, senza soluzione di continuità nell’accessibilità dei diritti e nella dignità della persona.
Francesco Alberto Comellini
Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità OSPERDI ETS
Bibliografia Ragionata
Fonti Normative Nazionali
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 33 e 34.
- Legge 29 luglio 1991, n. 243, Università non statali legalmente riconosciute.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Legge 28 gennaio 1999, n. 17, Norme in materia di diritto agli studi universitari per studenti con disabilità.
- Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina della programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei.
- Decreto Ministeriale 30 giugno 2021, n. 752, Riparto del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.
- Legge 21 giugno 2023, n. 74, di conversione del D.L. 44/2023 (Modifiche all’art. 16 L. 104/92 per il Delegato AFAM).
- Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità.
- Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole…
- Legge 21 febbraio 2025, n. 15, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Proroga della sperimentazione del D.Lgs 62/2024 al 1° gennaio 2027).
Documenti ANVUR e Linee Guida di Settore
- ANVUR, Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei (Modello AVA 3), approvate con D.M. 1154/2021.
- ANVUR, Criteri per la valutazione periodica delle Istituzioni AFAM e dei relativi corsi di studio.
CNADD (Coordinamento Nazionale Delegati Disabilità e DSA Conservatori),
- Linee Guida per studenti con disabilità e DSA in Conservatorio, 2024.
CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità),
- Linee Guida CNUDD 2024.
Fonti Giurisprudenziali e Dottrinali
- Corte Costituzionale, sentenza n. 152/2020, in materia di diritti incomprimibili e bilancio.
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 605 del 10 gennaio 2025, sullo smart working come accomodamento ragionevole.